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Art. 1

Tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune di Staranzano nonché quelli residenti nel territorio italiano, che godono dei diritti civili ed offrono garanzia di serietà ed opero_ sità, possono far parte della PRO LOCO STARANZANO, in qualità di "SOCIO". Gli enti e le Associazioni residenti nel territorio del Comune di Staranzano possono far Parte della Pro Loco in qualità di "SOCIO SOSTENITORE".

Art. 2

La domanda di ammissione alla PRO LOCO, redatta su apposito modulo deve essere Indirizzata al Presidente dell'Associazione. La domanda implica l'incondizionata accetta- zione dello Statuto e del regolamento in vigore. Il rilascio della relativa tessera deve avvenire mediante trascrizione su un registro, con Numero progressivo, che sarà chiamato "REGISTRO DEI SOCI".

Art. 3

La quota associativa da versare all'atto dell'iscrizione alla PRO LOCO, è stabilita dalla Assemblea Generale dei soci in sede di approvazione del bilancio consuntivo. Le quote di che trattasi devono essere pagate tramite il tesoriere o mediante versamento Sul C/C della Pro Loco.

Art. 4

Il Consiglio Direttivo, entro 90 giorni si riserva di accettare la domanda di iscrizione (o dimissioni esplicite dei soci), dando comunicazione scritta solo in caso di delibera contraria, riportando gli estremi del verbale.

Art. 5

L'ammissione alla Pro Loco di Enti, Associazioni o persone in qualità di soci "SOSTENI- TORI" o "BENEMERITI" è fatta con delibera del Consiglio Direttivo. Per la qualifica di socio "BENEMERITO" dovrà essere sempre prevista la ratifica da parte dell'assemblea alla prima favorevole occasione. Diventano soci "BENEMERITI" le Associazioni, gli Enti e le persone che per meriti alta- mente morali, sociali, etc. hanno contribuito in maniera fattiva a favore della Pro Loco. La Pro Loco, in sede di Assemblea, può esaminare la possibilità di eleggersi un presidente onorario.

Art. 6

L'Assemblea è il massimo organo deliberante della Pro Loco. Si riunisce normalmente una volta l'anno , entro il 31 marzo. L'Assemblea: a. è convocata dal Presidente a mezzo lettera ordinaria indirizzata a ciascuno dei soci, almeno 15 giorni prima delle riunioni e deve indicare la data, l'ora ed il luogo sia della prima che eventualmente della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno che sarà discusso; b. può essere convocata straordinariamente: - su richiesta di 1/3 dei soci ordinari; - su decisione del Consiglio Direttivo. c. qualora in prima convocazione non venga raggiunto il numero legale della metà più uno degli aventi diritto, la stessa è costituita in seconda convocazione, un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti, ed ha valore a tutti gli effetti.

Art. 7

E' Presidente dell'Assemblea la persona eletta, per alzata di mano, dall'Assemblea e: a. nomina il segretario, approvato dall'assemblea, che redige il verbale della seduta e delle deliberazioni. Detto verbale sarà inserito nel registro dei verbali dell'Assemblea e sottoscritto, oltre che dal Presidente e dal segretario, anche da 3 membri eletti o da 3 consiglieri del C.D. in carica; b. è responsabile dei lavori dell'Assemblea, modera la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno e dirime eventuali contestazioni; c. insedia il collegio degli scrutatori quando devono essere rinnovate le cariche sociali. Gli scrutatori devono essere nominati dall'Assemblea e votati per alzata di mano e non devono essere candidati; d. proclama il numero degli eleggibili deliberato a norma dello statuto.

Art. 8

Ha diritto di voto il socio in regola con gli obblighi dello Statuto e del Regolamento della Pro Loco. Il socio in regola può delegare il proprio diritto al voto ad altro socio, il quale però non potrà ricevere più di una delega.

Art. 9

E' eleggibile, nel Consiglio Direttivo o nel Collegio dei Probiviri o nel Collegio dei Revisori dei Conti qualsiasi socio, maggiorenne, che: a. alla data del 15 dicembre dell'anno precedente l'elezione era in regola con le quote d'iscrizione alla Pro Loco e che tale iscrizione sia stata rinnovata anche per l'anno in corso; b. goda dei diritti civili; c. non sia stato già iscritto alla Pro Loco e successivamente allontanato per indegnità o provvedimento disciplinare.

Art. 10

Si possono candidare alla carica di Consigliere: a. persone singole; b. gruppi che, unitariamente e con un contrassegni di riconoscimento intendono, a priori, unirsi e svolgere un programma da presentare all'Assemblea prima dell'effettuazione delle votazioni.

Art. 11

La presentazione della candidatura deve avvenire mediante comunicazione scritta, a firma autografa, da inoltrare alla segreteria della Pro Loco entro e non oltre 6 (sei) giorni prima dell'effettuazione dell'Assemblea. Non saranno accettate candidature presentate dopo tale termine, a meno che non venga chiaramente dimostrata l'impossibilità materiale di rispettare il termine. Tutte le candidature presentate ed accettate dal C.D. uscente saranno: a. elencate su apposite lavagne da esporre i sala prima dell'Assemblea; b. elencate su unica scheda di votazione che verrà data ala socio avente diritto al voto che dovrà esprimere la sua preferenza sbarrando la casella corrispondente al nome.

Art. 12

I gruppi si possono riservare di accettare l'elezione anche qualora un suo componente non abbia ottenuto il quorum di voti necessari. Poiché il C.D. è formato da un minimo di 9 ad un massimo di 15 componenti risulta evidente che i soci presentatisi in gruppo devono ricevere, SINGOLARMENTE, la maggioranza dei voti per cui, se uno di essi viene superato da un candidato singolo, quest'ultimo verrà eletto al posto di quello del gruppo. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo l'insediamento del Collegio degli Scrutatori, designati dall'Assemblea in numero di 3.

Art. 13

Gli scrutatori devono: a. consegnare le schede agli aventi diritto sulla base degli elenchi di cui agli articoli precedenti, dopo aver accertato l'identità degli elettori; b. verificare la legittimità e l'autenticità delle eventuali deleghe; c. scrutinare le schede votate dopo aver accertato che tutti gli aventi diritto hanno esercitato il loro voto e comunque dopo UN'ORA dalla fine delle operazioni di voto; d. redigere e sottoscrivere il verbale delle risultanze delle elezioni.

Art. 14

L'urna in cui vengono deposte le schede votate deve essere sistemata all'interno della sala in cui si svolge l'Assemblea e deve essere custodita dagli scrutatori, al pari delle schede di votazione. In caso di richiesta di duplicato di scheda può essere consegnata altra scheda solo dopo aver ritirato ed annullato quella non utilizzata. Ciascun socio esprime 5 preferenze.

Art. 15

I candidati eletti, proclamati dal Presidente dell'Assemblea, dovranno riunirsi successivamente, in altra data, non oltre 10 giorni, per la designazione delle cariche sociali unitamente al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere uscente, per il regolare passaggio di consegne.

Art. 16

Il Presidente è nominato tra i componenti eletti dall'Assemblea alla prima convocazione. Egli è: a. espressione unitaria di tutti i soci; b. il rappresentante legale e sociale della Pro Loco; c. il curatore di tutti gli adempimenti di legge, in ordine alla finalità ed amministrazione della Pro Loco e cura i rapporti di carattere sociale sia con il Comune che con gli altri Enti ed Associazioni.

Art. 17

Spetta al Presidente: a. convocare l'Assemblea dei soci; b. vigilare che nella Pro Loco siano rispettati i principi di democraticità e pluralismo.

Art. 18

Il Presidente deve: a. amministrare nell'interesse della Pro Loco rispettando i limiti e le forme stabilite nell'approvazione del bilancio e le deliberazioni del C.D.; b. accedere il c/c bancario o postale, presso una banca che sarà decisa al momento, unitamente al Segretario ed al Tesoriere; c. avvalersi della collaborazione dei membri del C.D.; d. presiedere la Giunta esecutiva.

Art. 19

Qualora il Presidente, per qualsivoglia motivo, dovesse presentare le sue dimissioni: a. il Consiglio può respingerle dopo aver ottenuto facoltative giustificazioni; b. il Consiglio può accettarle. In questo caso tutte le cariche in seno al Consiglio devono intendersi decadute per cui: - assume la presidenza momentanea il Vice Presidente o il Consigliere più anziano o socio fondatore; - si procede, se possibile, alla votazione per l'assegnazione di nuove cariche; - si stabilisce una pausa di riflessione, rinviando detta elezione ad altra data; d. se il C.D. lo ritiene opportuno può seduta stante, riconfermare le cariche già assegnate in precedenza provvedendo alla nomina, per votazione a scrutinio segreto, di altro Presidente. Non è ammesso l'accumulo di cariche.

Art. 20

Il Vice Presidente sostituisce per delega, o per diritto, il Presidente in caso di temporaneo impedimento dello stesso. Spetta a Lui il compito di coadiuvare il Presidente nei limiti delle deleghe ricevute e nell'interesse della Pro Loco.

Art. 21

Il C.D.: è l'organo direttivo che assicura la vitalità della Pro Loco e garantisce la sua gestione democratica e pluralistica nel rispetto dello Statuto e del regolamento. Le delibere del C.D. sono vincolanti per tutti i soci e possono essere impugnate solo dall'Assemble Generale. Il C.D.: a. si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese; b. ha la responsabilità della vita e dell'amministrazione della Pro Loco; c. esamina, approva o respinge tutte quelle proposte presentate e dai Soci singolarmente, e dalle commissioni, e dalla Giunta Esecutiva. Le deliberazioni del C.D. sono vincolanti per tutti e devono: a. essere redatte dal Segretario del C.D.; b. essere trascritte sul libro del C.D. dopo essere state sottoscritte dal Presidente, dal segretario e da uno dei membri del Consiglio, dopo loro lettura e ratifica; c. portare a conoscenza dei Soci mediante apposizione all'albo.

Art. 22

Il C.D. è formato da un minimo di 9 ad un massimo di 15 componenti eletti dall'assemblea. Gli organi del C.D. sono: a. il Presidente; b. il Vice Presidente; c. il Segretario; d. il Tesoriere. Partecipano alle riunioni del C.D., con parere consuntivo ma senza diritto al voto, sia il Collegio dei Revisori dei Conti che il Collegio dei Probiviri.

Art. 23

Il C.D. elegge la GIUNTA ESECUTIVA, di cui fanno parte obbligatoriamente, il Presidente della Pro Loco, il Segretario ed il Tesoriere. La G.E. provvede a rendere esecutive le decisioni prese dal C.D. e delibera al suo posto, in casi di eccezionali emergenze. La G.E. è così composta: a. Presidente (il Presidente della Pro Loco); b. Vice Presidente (il Vice Presidente della Pro Loco); c. Segretario (il Segretario della Pro Loco); d. Tesoriere (il Tesoriere della Pro Loco); e. un rappresentante del Consiglio.

Art. 24

La "PRO LOCO STARANZANO", al fine di portare avanti le finalità indicate nello Statuto, si avvale di 3 commissioni: a. Commissione "CULTURALE"; b. Commissione "SPORTIVA E RICREATIVA"; c. Commissione "SOCIALE AMBIENTALE E TERRITORIALE". A ciascuna Commissione devono aderire, secondo le loro specifiche capacità, tutti i componenti del C.D., tranne il Tesoriere. Ciascuna Commissione, a capo della quale dovrà sempre esserci un appartenente al C.D., potrà avvalersi dell'aiuto e della collaborazione di soci esterni al C.D. ai quali possono essere demandati incarichi di qualsivoglia natura ma in sintonia con le finalità della Pro Loco. Le proposte elaborate dalle Commissioni devono essere portate in C.D., unico componente a decidere. A sua volta il C.D. può dare incarico alle Commissioni per lo svolgimento di attività statutarie, decise in proprio o da altre Commissioni.

Art. 25

La convocazione della Commissione è libera. La convocazione della Giunta Esecutiva è fatta dal Presidente, a voce, secondo esigenza. La convocazione del C.D. deve essere fatta per lettera e contenere l'ordine del giorno; deve avvenire almeno sette giorni prima. Può essere fatta convocazione durante la riunione del precedente Consiglio, nel quale caso saranno avvertiti, secondo le modalità, solo i componenti eventualmente assenti. Può aver luogo una convocazione straordinaria richiesta da 173 del Consiglio; nel quale caso l'avviso può avvenire anche 2 giorni prima e con il mezzo più celere. Il componente del Consiglio che si troverà nelle condizioni di non poter intervenire, deve avvertire il Presidente o il Segretario, motivando l'assenza. Tre assenze consecutive, ingiustificate, fanno decadere il membro dalla carica di Consigliere.

Art. 26

La Pro Loco ha un proprio bilancio ed una amministrazione autonoma per il suo finanziamento. Il patrimonio della Pro Loco è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse pervenuti a qualsiasi titolo ed ovunque dislocati e dalle donazioni, finanziamenti e contributi che gli pervengono da Enti o privati. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 27

Le entrate della Pro Loco sono costituite da: a. quote associative; b. finanziamenti di enti pubblici o privati; c. contributi di organi o amministrazioni Statali, regionali, provinciali e comunali; d. contributi o donazioni volontarie di privati, singoli o associati; e. contributi annuali spontanei dei soci; f. proventi di iniziative permanenti od occasionali quali mostre, feste ed altro.

Art. 28

Le entrate devono essere registrate sulle scritture contabili della Pro Loco e devono essere impiegate a norma dello Statuto per: - assicurare e migliorare i servizi della Pro Loco; - consentire le attività statutarie; - incrementare il patrimonio, qualora necessario.

Art. 29

Il contante deve essere depositato su un c/c bancario fruttifero nella forma deliberata dal C.D.. Hanno accesso al conto il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario, in forma congiunta con il Presidente. E' consentita la costituzione di un fondo di economato per le spese minime a disposizione del Tesoriere, relativo a spese di cancelleria, pulizia e mantenimento locali. L'entità del fondo e la forma di rendicontazione è definita da apposita delibera del C.D..

Art. 30

Tutte le spese devono essere dimostrate da regolare ricevuta quietanzata e registrata sulle scritture contabili della Pro Loco. L'amministrazione della Pro Loco sarà strutturata in conformità alle disposizioni vigenti, osservando le delibere del C.D., nonché il presente regolamento.

Art. 31

Il Tesoriere è eletto dal C.D. all'atto del suo insediamento. Assume la responsabilità dell'amministrazione della Pro Loco e spetta a lui: a. provvedere alla riscossione delle entrate a qualunque titolo ed al pagamento delle spese preventivate in bilancio e deliberate dal C.D.; b. risponde della gestione del denaro e dei materiali appartenenti alla Pro Loco; c. sottoporre trimestralmente al visto dei Revisori dei Conti la situazione economica e finanziaria (argomento da riportare ogni volta sull'ordine del giorno); d. compilare ogni anno, il rendiconto da presentare al Consiglio per la compilazione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci; e. curare la tenuta dei libri contabili: - giornale di cassa (con indicazione in ordine cronologico delle entrate e delle uscite); - registro e relativi blocchi delle ricevute dei contributi annuali dei soci; - registro ed inventario del patrimonio con la indicazione del titolo di provenienza ed acquisto. Questo registro dovrà essere vistato dal Presidente e da un Consigliere a chiusura dell'anno finanziario.

Art. 32

Data la gravosità dell'onere e la necessaria costanza nell'assolvimento dei compiti del tesoriere, il socio incaricato potrà avvalersi di un collaboratore di sua fiducia sentito il parere del C.D.. Anche l'eventuale collaboratore non potrà far parte di alcuna commissione.

Art. 33

Tutti potranno frequentare la sede della Pro Loco nelle ore e giorni stabiliti dal C.D. Il socio insolvente con le quote annuali dovrà essere avvertito due volte tramite lettera. Al terzo avviso verrà considerato dimissionario.

Art. 34

Eventuali osservazioni sull'organizzazione e funzionamento della Pro Loco devono essere fatte, per iscritto, al Presidente.

Art. 35

Ai Soci che eseguiranno volontariamente mansioni affinché la Pro Loco svolga la sua attività sarà riconosciuta la MASSIMA GRATITUDINE, salvo rimborsi decise di volta in volta dal Consiglio Direttivo

 

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