Art. 1
Tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune di
Staranzano nonché quelli residenti nel territorio italiano, che
godono dei diritti civili ed offrono garanzia di serietà ed
opero_ sità, possono far parte della PRO LOCO STARANZANO, in
qualità di "SOCIO". Gli enti e le Associazioni
residenti nel territorio del Comune di Staranzano possono far
Parte della Pro Loco in qualità di "SOCIO SOSTENITORE".
Art. 2
La domanda di ammissione alla PRO LOCO, redatta su apposito
modulo deve essere Indirizzata al Presidente dell'Associazione. La
domanda implica l'incondizionata accetta- zione dello Statuto e
del regolamento in vigore. Il rilascio della relativa tessera deve
avvenire mediante trascrizione su un registro, con Numero
progressivo, che sarà chiamato "REGISTRO DEI SOCI".
Art. 3
La quota associativa da versare all'atto dell'iscrizione alla
PRO LOCO, è stabilita dalla Assemblea Generale dei soci in sede
di approvazione del bilancio consuntivo. Le quote di che trattasi
devono essere pagate tramite il tesoriere o mediante versamento
Sul C/C della Pro Loco.
Art. 4
Il Consiglio Direttivo, entro 90 giorni si riserva di accettare
la domanda di iscrizione (o dimissioni esplicite dei soci), dando
comunicazione scritta solo in caso di delibera contraria,
riportando gli estremi del verbale.
Art. 5
L'ammissione alla Pro Loco di Enti, Associazioni o persone in
qualità di soci "SOSTENI- TORI" o
"BENEMERITI" è fatta con delibera del Consiglio
Direttivo. Per la qualifica di socio "BENEMERITO" dovrà
essere sempre prevista la ratifica da parte dell'assemblea alla
prima favorevole occasione. Diventano soci "BENEMERITI"
le Associazioni, gli Enti e le persone che per meriti alta- mente
morali, sociali, etc. hanno contribuito in maniera fattiva a
favore della Pro Loco. La Pro Loco, in sede di Assemblea, può
esaminare la possibilità di eleggersi un presidente onorario.
Art. 6
L'Assemblea è il massimo organo deliberante della Pro Loco. Si
riunisce normalmente una volta l'anno , entro il 31 marzo.
L'Assemblea: a. è convocata dal Presidente a mezzo lettera
ordinaria indirizzata a ciascuno dei soci, almeno 15 giorni prima
delle riunioni e deve indicare la data, l'ora ed il luogo sia
della prima che eventualmente della seconda convocazione, nonché
l'ordine del giorno che sarà discusso; b. può essere convocata
straordinariamente: - su richiesta di 1/3 dei soci ordinari; - su
decisione del Consiglio Direttivo. c. qualora in prima
convocazione non venga raggiunto il numero legale della metà più
uno degli aventi diritto, la stessa è costituita in seconda
convocazione, un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli
intervenuti, ed ha valore a tutti gli effetti.
Art. 7
E' Presidente dell'Assemblea la persona eletta, per alzata di
mano, dall'Assemblea e: a. nomina il segretario, approvato
dall'assemblea, che redige il verbale della seduta e delle
deliberazioni. Detto verbale sarà inserito nel registro dei
verbali dell'Assemblea e sottoscritto, oltre che dal Presidente e
dal segretario, anche da 3 membri eletti o da 3 consiglieri del
C.D. in carica; b. è responsabile dei lavori dell'Assemblea,
modera la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno e
dirime eventuali contestazioni; c. insedia il collegio degli
scrutatori quando devono essere rinnovate le cariche sociali. Gli
scrutatori devono essere nominati dall'Assemblea e votati per
alzata di mano e non devono essere candidati; d. proclama il
numero degli eleggibili deliberato a norma dello statuto.
Art. 8
Ha diritto di voto il socio in regola con gli obblighi dello
Statuto e del Regolamento della Pro Loco. Il socio in regola può
delegare il proprio diritto al voto ad altro socio, il quale però
non potrà ricevere più di una delega.
Art. 9
E' eleggibile, nel Consiglio Direttivo o nel Collegio dei
Probiviri o nel Collegio dei Revisori dei Conti qualsiasi socio,
maggiorenne, che: a. alla data del 15 dicembre dell'anno
precedente l'elezione era in regola con le quote d'iscrizione alla
Pro Loco e che tale iscrizione sia stata rinnovata anche per
l'anno in corso; b. goda dei diritti civili; c. non sia stato già
iscritto alla Pro Loco e successivamente allontanato per
indegnità o provvedimento disciplinare.
Art. 10
Si possono candidare alla carica di Consigliere: a. persone
singole; b. gruppi che, unitariamente e con un contrassegni di
riconoscimento intendono, a priori, unirsi e svolgere un programma
da presentare all'Assemblea prima dell'effettuazione delle
votazioni.
Art. 11
La presentazione della candidatura deve avvenire mediante
comunicazione scritta, a firma autografa, da inoltrare alla
segreteria della Pro Loco entro e non oltre 6 (sei) giorni prima
dell'effettuazione dell'Assemblea. Non saranno accettate
candidature presentate dopo tale termine, a meno che non venga
chiaramente dimostrata l'impossibilità materiale di rispettare il
termine. Tutte le candidature presentate ed accettate dal C.D.
uscente saranno: a. elencate su apposite lavagne da esporre i sala
prima dell'Assemblea; b. elencate su unica scheda di votazione che
verrà data ala socio avente diritto al voto che dovrà esprimere
la sua preferenza sbarrando la casella corrispondente al nome.
Art. 12
I gruppi si possono riservare di accettare l'elezione anche
qualora un suo componente non abbia ottenuto il quorum di voti
necessari. Poiché il C.D. è formato da un minimo di 9 ad un
massimo di 15 componenti risulta evidente che i soci presentatisi
in gruppo devono ricevere, SINGOLARMENTE, la maggioranza dei voti
per cui, se uno di essi viene superato da un candidato singolo,
quest'ultimo verrà eletto al posto di quello del gruppo. Le
operazioni di voto hanno inizio subito dopo l'insediamento del
Collegio degli Scrutatori, designati dall'Assemblea in numero di
3.
Art. 13
Gli scrutatori devono: a. consegnare le schede agli aventi
diritto sulla base degli elenchi di cui agli articoli precedenti,
dopo aver accertato l'identità degli elettori; b. verificare la
legittimità e l'autenticità delle eventuali deleghe; c.
scrutinare le schede votate dopo aver accertato che tutti gli
aventi diritto hanno esercitato il loro voto e comunque dopo
UN'ORA dalla fine delle operazioni di voto; d. redigere e
sottoscrivere il verbale delle risultanze delle elezioni.
Art. 14
L'urna in cui vengono deposte le schede votate deve essere
sistemata all'interno della sala in cui si svolge l'Assemblea e
deve essere custodita dagli scrutatori, al pari delle schede di
votazione. In caso di richiesta di duplicato di scheda può essere
consegnata altra scheda solo dopo aver ritirato ed annullato
quella non utilizzata. Ciascun socio esprime 5 preferenze.
Art. 15
I candidati eletti, proclamati dal Presidente dell'Assemblea,
dovranno riunirsi successivamente, in altra data, non oltre 10
giorni, per la designazione delle cariche sociali unitamente al
Presidente, al Segretario ed al Tesoriere uscente, per il regolare
passaggio di consegne.
Art. 16
Il Presidente è nominato tra i componenti eletti
dall'Assemblea alla prima convocazione. Egli è: a. espressione
unitaria di tutti i soci; b. il rappresentante legale e sociale
della Pro Loco; c. il curatore di tutti gli adempimenti di legge,
in ordine alla finalità ed amministrazione della Pro Loco e cura
i rapporti di carattere sociale sia con il Comune che con gli
altri Enti ed Associazioni.
Art. 17
Spetta al Presidente: a. convocare l'Assemblea dei soci; b.
vigilare che nella Pro Loco siano rispettati i principi di
democraticità e pluralismo.
Art. 18
Il Presidente deve: a. amministrare nell'interesse della Pro
Loco rispettando i limiti e le forme stabilite nell'approvazione
del bilancio e le deliberazioni del C.D.; b. accedere il c/c
bancario o postale, presso una banca che sarà decisa al momento,
unitamente al Segretario ed al Tesoriere; c. avvalersi della
collaborazione dei membri del C.D.; d. presiedere la Giunta
esecutiva.
Art. 19
Qualora il Presidente, per qualsivoglia motivo, dovesse
presentare le sue dimissioni: a. il Consiglio può respingerle
dopo aver ottenuto facoltative giustificazioni; b. il Consiglio
può accettarle. In questo caso tutte le cariche in seno al
Consiglio devono intendersi decadute per cui: - assume la
presidenza momentanea il Vice Presidente o il Consigliere più
anziano o socio fondatore; - si procede, se possibile, alla
votazione per l'assegnazione di nuove cariche; - si stabilisce una
pausa di riflessione, rinviando detta elezione ad altra data; d.
se il C.D. lo ritiene opportuno può seduta stante, riconfermare
le cariche già assegnate in precedenza provvedendo alla nomina,
per votazione a scrutinio segreto, di altro Presidente. Non è
ammesso l'accumulo di cariche.
Art. 20
Il Vice Presidente sostituisce per delega, o per diritto, il
Presidente in caso di temporaneo impedimento dello stesso. Spetta
a Lui il compito di coadiuvare il Presidente nei limiti delle
deleghe ricevute e nell'interesse della Pro Loco.
Art. 21
Il C.D.: è l'organo direttivo che assicura la vitalità della
Pro Loco e garantisce la sua gestione democratica e pluralistica
nel rispetto dello Statuto e del regolamento. Le delibere del C.D.
sono vincolanti per tutti i soci e possono essere impugnate solo
dall'Assemble Generale. Il C.D.: a. si riunisce, su convocazione
del Presidente, almeno una volta al mese; b. ha la responsabilità
della vita e dell'amministrazione della Pro Loco; c. esamina,
approva o respinge tutte quelle proposte presentate e dai Soci
singolarmente, e dalle commissioni, e dalla Giunta Esecutiva. Le
deliberazioni del C.D. sono vincolanti per tutti e devono: a.
essere redatte dal Segretario del C.D.; b. essere trascritte sul
libro del C.D. dopo essere state sottoscritte dal Presidente, dal
segretario e da uno dei membri del Consiglio, dopo loro lettura e
ratifica; c. portare a conoscenza dei Soci mediante apposizione
all'albo.
Art. 22
Il C.D. è formato da un minimo di 9 ad un massimo di 15
componenti eletti dall'assemblea. Gli organi del C.D. sono: a. il
Presidente; b. il Vice Presidente; c. il Segretario; d. il
Tesoriere. Partecipano alle riunioni del C.D., con parere
consuntivo ma senza diritto al voto, sia il Collegio dei Revisori
dei Conti che il Collegio dei Probiviri.
Art. 23
Il C.D. elegge la GIUNTA ESECUTIVA, di cui fanno parte
obbligatoriamente, il Presidente della Pro Loco, il Segretario ed
il Tesoriere. La G.E. provvede a rendere esecutive le decisioni
prese dal C.D. e delibera al suo posto, in casi di eccezionali
emergenze. La G.E. è così composta: a. Presidente (il Presidente
della Pro Loco); b. Vice Presidente (il Vice Presidente della Pro
Loco); c. Segretario (il Segretario della Pro Loco); d. Tesoriere
(il Tesoriere della Pro Loco); e. un rappresentante del Consiglio.
Art. 24
La "PRO LOCO STARANZANO", al fine di portare avanti
le finalità indicate nello Statuto, si avvale di 3 commissioni:
a. Commissione "CULTURALE"; b. Commissione
"SPORTIVA E RICREATIVA"; c. Commissione "SOCIALE
AMBIENTALE E TERRITORIALE". A ciascuna Commissione devono
aderire, secondo le loro specifiche capacità, tutti i componenti
del C.D., tranne il Tesoriere. Ciascuna Commissione, a capo della
quale dovrà sempre esserci un appartenente al C.D., potrà
avvalersi dell'aiuto e della collaborazione di soci esterni al
C.D. ai quali possono essere demandati incarichi di qualsivoglia
natura ma in sintonia con le finalità della Pro Loco. Le proposte
elaborate dalle Commissioni devono essere portate in C.D., unico
componente a decidere. A sua volta il C.D. può dare incarico alle
Commissioni per lo svolgimento di attività statutarie, decise in
proprio o da altre Commissioni.
Art. 25
La convocazione della Commissione è libera. La convocazione
della Giunta Esecutiva è fatta dal Presidente, a voce, secondo
esigenza. La convocazione del C.D. deve essere fatta per lettera e
contenere l'ordine del giorno; deve avvenire almeno sette giorni
prima. Può essere fatta convocazione durante la riunione del
precedente Consiglio, nel quale caso saranno avvertiti, secondo le
modalità, solo i componenti eventualmente assenti. Può aver
luogo una convocazione straordinaria richiesta da 173 del
Consiglio; nel quale caso l'avviso può avvenire anche 2 giorni
prima e con il mezzo più celere. Il componente del Consiglio che
si troverà nelle condizioni di non poter intervenire, deve
avvertire il Presidente o il Segretario, motivando l'assenza. Tre
assenze consecutive, ingiustificate, fanno decadere il membro
dalla carica di Consigliere.
Art. 26
La Pro Loco ha un proprio bilancio ed una amministrazione
autonoma per il suo finanziamento. Il patrimonio della Pro Loco è
costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse pervenuti a
qualsiasi titolo ed ovunque dislocati e dalle donazioni,
finanziamenti e contributi che gli pervengono da Enti o privati.
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 27
Le entrate della Pro Loco sono costituite da: a. quote
associative; b. finanziamenti di enti pubblici o privati; c.
contributi di organi o amministrazioni Statali, regionali,
provinciali e comunali; d. contributi o donazioni volontarie di
privati, singoli o associati; e. contributi annuali spontanei dei
soci; f. proventi di iniziative permanenti od occasionali quali
mostre, feste ed altro.
Art. 28
Le entrate devono essere registrate sulle scritture contabili
della Pro Loco e devono essere impiegate a norma dello Statuto
per: - assicurare e migliorare i servizi della Pro Loco; -
consentire le attività statutarie; - incrementare il patrimonio,
qualora necessario.
Art. 29
Il contante deve essere depositato su un c/c bancario
fruttifero nella forma deliberata dal C.D.. Hanno accesso al conto
il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario, in forma congiunta
con il Presidente. E' consentita la costituzione di un fondo di
economato per le spese minime a disposizione del Tesoriere,
relativo a spese di cancelleria, pulizia e mantenimento locali.
L'entità del fondo e la forma di rendicontazione è definita da
apposita delibera del C.D..
Art. 30
Tutte le spese devono essere dimostrate da regolare ricevuta
quietanzata e registrata sulle scritture contabili della Pro Loco.
L'amministrazione della Pro Loco sarà strutturata in conformità
alle disposizioni vigenti, osservando le delibere del C.D.,
nonché il presente regolamento.
Art. 31
Il Tesoriere è eletto dal C.D. all'atto del suo insediamento.
Assume la responsabilità dell'amministrazione della Pro Loco e
spetta a lui: a. provvedere alla riscossione delle entrate a
qualunque titolo ed al pagamento delle spese preventivate in
bilancio e deliberate dal C.D.; b. risponde della gestione del
denaro e dei materiali appartenenti alla Pro Loco; c. sottoporre
trimestralmente al visto dei Revisori dei Conti la situazione
economica e finanziaria (argomento da riportare ogni volta
sull'ordine del giorno); d. compilare ogni anno, il rendiconto da
presentare al Consiglio per la compilazione del bilancio
consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea dei soci; e. curare la tenuta dei libri contabili:
- giornale di cassa (con indicazione in ordine cronologico delle
entrate e delle uscite); - registro e relativi blocchi delle
ricevute dei contributi annuali dei soci; - registro ed inventario
del patrimonio con la indicazione del titolo di provenienza ed
acquisto. Questo registro dovrà essere vistato dal Presidente e
da un Consigliere a chiusura dell'anno finanziario.
Art. 32
Data la gravosità dell'onere e la necessaria costanza
nell'assolvimento dei compiti del tesoriere, il socio incaricato
potrà avvalersi di un collaboratore di sua fiducia sentito il
parere del C.D.. Anche l'eventuale collaboratore non potrà far
parte di alcuna commissione.
Art. 33
Tutti potranno frequentare la sede della Pro Loco nelle ore e
giorni stabiliti dal C.D. Il socio insolvente con le quote annuali
dovrà essere avvertito due volte tramite lettera. Al terzo avviso
verrà considerato dimissionario.
Art. 34
Eventuali osservazioni sull'organizzazione e funzionamento
della Pro Loco devono essere fatte, per iscritto, al Presidente.
Art. 35
Ai Soci che eseguiranno volontariamente mansioni affinché la
Pro Loco svolga la sua attività sarà riconosciuta la MASSIMA
GRATITUDINE, salvo rimborsi decise di volta in volta dal Consiglio
Direttivo
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