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STATUTO DELLA PRO LOCO DI
STARANZANO
ART. 1
DENOMINAZIONE - SEDE
1.1 E' costituita in forma
pubblica l'associazione denominata “Associazione Pro Loco di
Staranzano ”
1.2 L'associazione ha sede legale in Staranzano
ART. 2
COSTITUZIONE - AMBITO TERRITORIALE - FORME DI ATTIVITA'
2.1 La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone
fisiche (Soci) che intendono operare attivamente al fine
dello svolgimento coordinato delle attività di promozione e
tutela del territorio della comunità di appartenenza
mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche,
artistiche, culturali, naturalistiche e sociali della
località di Staranzano favorendo il miglioramento della vita
dei suoi residenti.
2.2 La Pro Loco, soggetto di diritto privato costituito su
base volontaria, non ha finalità di lucro, i suoi Soci
operano a favore della medesima in forma volontaria secondo
un ordinamento interno ispirato a principi di democraticità
e gratuità delle cariche e della trasparenza dei bilanci. La
possibilità di associarsi è consentita a tutti i cittadini
della località di appartenenza. La Pro Loco è apolitica e
apartitica.
2.3 La Pro Loco condivide le finalità a cui si ispira l’U.N.P.L.I.
(Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) ed in particolare il
Comitato Regionale U.N.P.L.I. del Friuli Venezia Giulia
(Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia).
ART. 3
OGGETTO SOCIALE
3.1 Le finalità che la Pro Loco ha come oggetto sociale
sono:
a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la
località, proponendo alle Amministrazioni competenti tutte
quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze
naturali nonché il patrimonio storico-artistico-monumentale
ed ambientale;
b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con
Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni,
spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni
sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché
iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale,
restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad
attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la
migliore qualità della vita dei residenti;
c) sviluppare il senso dell'accoglienza nei confronti degli
ospiti e la conoscenza globale del territorio di competenza;
d) curare la tutela, l'informazione e l'accoglienza dei
turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;
*e) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e
del volontariato a favore della popolazione della località
(proposte turistiche specifiche per la terza età,
progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati
all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori,
iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della
comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di
eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di
itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi
da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio,
la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del
territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati
residenti all'estero).
*f) aprire e gestire circoli per i soci.
ART.4
SOCI
4.1 I soci della Pro Loco si distinguono in:
a) Soci Ordinari;
b) Soci Sostenitori (eventuali);
c) Soci Benemeriti (eventuali);
d) Soci Onorari (eventuali).
4.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di
iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono
essere iscritti come soci tutti i residenti nella località
ed altresì coloro che per motivazioni varie (villeggianti,
ex residenti, ecc.) sono interessati all'attività della Pro
Loco.
4.3 Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota
ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
4.4 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali
dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a
favore della Pro Loco.
4.5 Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali
dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita
della Pro Loco.
ART. 5
DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
5.1 I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota
associativa annuale; i Soci Benemeriti e Onorari sono
esentati dal pagamento della quota annuale.
5.2 Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento
dell'assemblea, hanno diritto:
a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco
(con esclusione dei soci Benemeriti e Onorari);
c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
d) a ricevere la tessera della Pro Loco;
e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
f) a frequentare i locali della Pro Loco;
g) di fruire dei servizi delle Pro Loco e di partecipare a
tutte le sue attività.
5.3 I Soci hanno l'obbligo di:
a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
b) versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;
c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.
ART. 6
AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
6.1 L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal
Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito di specifica
richiesta dell'interessato e del successivo versamento della
quota associativa annuale.
6.2 La quota associativa è intrasmissibile e non
rivalutabile.
6.3 L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio
Direttivo della Pro Loco per dimissioni o per morosità o per
indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente
a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i
Regolamenti della Pro Loco.
6.4 Il Consiglio Direttivo, qualora intervengano gravi
motivi, potrà radiare il Socio.
ART. 7
ORGANI
7.1 Sono organi della Pro Loco:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri (eventuale);
f) il Presidente onorario (eventuale).
ART. 8
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
8.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue
decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente
statuto, obbligano i Soci medesimi.
Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare
della quota associativa versata.
8.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la
realizzazione delle finalità sociali.
8.3 All'Assemblea prendono parte tutti i Soci, quelli
ordinari e sostenitori debbono essere in regola con la quota
sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. Sono
consentite n. 1 deleghe, da rilasciarsi in forma scritta ad
altro Socio.
8.4 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee,
sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute dal
Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice
Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di
entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il
Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea
eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario
della Pro Loco. L'Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco,
previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data
e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei
Soci, almeno dieci giorni prima della data fissata mediante
consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta o con affissione
dello stesso nella sede della Pro Loco.
L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è valida in
prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà
dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno
dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un
ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei
partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più
uno dei voti espressi.
8.5 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta
all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul
conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del
bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle
proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
8.6 L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere
convocata entro il mese di marzo.
8.7 L'Assemblea straordinaria è convocata:
a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti
del Consiglio;
c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo
dei Soci;
d) per le modifiche del presente Statuto;
e) per lo scioglimento della Pro Loco.
8.8 La spedizione degli avvisi di convocazione delle
Assemblee (sia ordinarie sia straordinarie) può essere
sostituita dall'affissione con modalità idonee a portarli a
conoscenza dei Soci.
8.9 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea
straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti
espressi.
8.10 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni
dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente
e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la
sede sociale.
ART. 9
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri.
Possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo,
senza diritto di voto, un rappresentante del Comune e un
numero di rappresentanti, determinato dall'assemblea, di
organizzazioni ed associazioni locali che svolgano attività
o realizzino iniziative che interessino la località.
9.2 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 4
anni e sono rieleggibili.
9.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte
all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il
Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due
terzi dei Componenti con diritto di voto.
9.4 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute
consecutive senza giustificazione motivata, possono essere
dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio
Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi
come previsto nel successivo comma.
9.5 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà
come segue:
i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che,
secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i
membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per
la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva
per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia
compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la
vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e
riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio
Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà,
entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire
l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio
Direttivo.
9.6 Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci
non approva il rendiconto consuntivo economico e
finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un
mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato
approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per
l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
9.7 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza
effettiva DELLA META' PIU' UNO dei membri del Consiglio
Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei
presenti; in caso di parità è determinante il voto del
Presidente.
9.8 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la
gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono
riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle
finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente
statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta
inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio
sociale, la formazione di un conto di previsione col
relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto
economico e finanziario consuntivo e la relazione
sull'attività svolta.
9.9 Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può
invitare persone che siano interessate a particolari aspetti
dell'attività della Pro Loco.
9.10 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito
verbale firmato dal Presidente e dal Verbalizzante ed
approvato di volta in volta dal Consiglio stesso,
consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.
9.11 Il Consiglio può nominare tra i suoi membri il
tesoriere. Compito del tesoriere è seguire i movimenti
contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.
ART. 10
IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE
10.1 Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio
Direttivo nella sua prima riunione con la presenza della
maggioranza dei Consiglieri e a maggioranza dei voti
espressi.
10.2 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo
al suo interno con le modalità di cui al punto 10.1.
10.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di
vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La
carica è gratuita.
10.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà
sostituito dal Vice Presidente.
10.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà
dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà
all'elezione di un nuovo Presidente.
10.6 Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco
ha la responsabilità della sua Amministrazione, la
rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e
presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è
responsabile della conservazione della documentazione
contabile della Pro Loco.
ART. 11
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
11.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre
membri eletti dall'Assemblea dei Soci anche tra non soci.
11.2 Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di
esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi
momento la contabilità sociale.
11.3 I Revisori dei conti durano in carica 4 anni ma
decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi
sono rieleggibili.
ART. 12
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
12.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri
eletti dall'Assemblea dei Soci anche tra non soci.
12.2 I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto
delle norme statutarie e di giudicare nel caso di
controversia fra i Soci.
12.3 Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie
che non è in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del
Comitato Regionale U.N.P.L.I., ai sensi delle norme dello
Statuto Regionale U.N.P.L.I..
12.4 I Probiviri durano in carica 4 anni e non decadono in
caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono
rieleggibili.
ART. 13
IL PRESIDENTE ONORARIO
13.1 Il Presidente Onorario può essere nominato
dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività
a favore della Pro Loco.
13.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal
Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di
eventuali contatti con altri Enti.
ART. 14
L'AMMINISTRATORE "AD ACTA"
14.1 Il Comitato Regionale U.N.P.L.I., rappresentato
dall'Associazione fra le Pro Loco del Friuli venezia Giulia,
può decidere l'invio di un Amministratore "ad acta" presso
la Pro Loco iscritta nei modi e nei termini previsti dallo
Statuto dell'Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia
Giulia - Comitato Regionale U.N.P.L.I.
ART. 15
RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
15.1 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede
al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività
sono:
1) quote e contributi dei Soci;
2) eredità, donazioni e legati;
3) contributi dell' Unione Europea e di organismi
internazionali;
4) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di
enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati
al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito
dei fini statutari;
5) entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati;
6) proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera
ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7) altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell'associazionismo di promozione sociale.
15.2 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro
Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle
finalità della Pro Loco ed eventuali utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
della Pro Loco non possono essere divisi e/o distribuiti,
neppure in modo indiretto, ai Soci.
15.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco
devono essere reinvestiti a favore delle attività
istituzionali previste dal presente Statuto.
ART. 16
PRESTAZIONI DEI SOCI
16.1 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività
prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri
Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
16.2 La Pro Loco può, in caso di particolare necessità,
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.
16.3 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.
16.4 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a
quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei
rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da
persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle
attività istituzionali.
ART. 17
RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO
17.1 Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre
annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario
che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci
annualmente.
17.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri
di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione
vigente in materia.
17.3 Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile
per la visione presso la sede della Pro Loco.
ART. 18
SCIOGLIMENTO
18.1 L'eventuale scioglimento della Pro Loco sarà deciso
dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in
prima sia in seconda convocazione dovranno essere presenti
almeno i 4/5 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà
essere assunta con i 4/5 dei voti presenti.
18.2 In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al
saldo di tutte le pendenze passive, le somme e i beni
eventualmente restanti saranno devoluti ad altra
associazione con fini di utilità sociale.
ART. 19
INCOMPATIBILITA'
Le cariche di Presidente e Vice Presidente della Pro loco
sono incompatibili con incarichi in Pubbliche
Amministrazioni ( Enti Locali) o in partiti politici.
ART. 20
NORME FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal
presente Statuto valgono le norme di legge nonché le norme e
regolamenti dell'U.N.P.L.I. e dell'Associazione fra le Pro
Loco del Friuli Venezia Giulia.
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